Disciplina Fiscale Sponsorizzazione

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Consulenza legale redazione e gestione sponsorizzazione

Le spese per le sponsorizzazioni sono integralmente deducibili come quelle di pubblicità, dato che si tratta di contratti a prestazioni corrispettive.

L'agenzia delle Entrate (con le risoluzioni 2/1016 del 1974, 9/204 del 1992 e 356/E del 2002) e la dottrina prevalente ritengono che le spese di sponsorizzazione debbano avere, al momento della determinazione del reddito d'impresa, lo stesso trattamento di quelle di pubblicità.  La circolare 34/E/2009 ha affermato che le spese di sponsorizzazione, per essere deducibili come spese di pubblicità, devono:

- avere come scopo quello di reclamizzare un prodotto commerciale oppure il nome o il marchio dell'impresa;

- essere corrisposte a fronte di un obbligo sinallagmatico del soggetto beneficiario.

Le incertezze interpretative, derivano dalla giurisprudenza della Cassazione. I giudici di legittimità hanno infatti affermato (sentenze 8679/2011, 2790/2009, 21270 e 17602 del 2008, 9567/2007) che le spese di sponsorizzazione sarebbero da qualificare come spese di rappresentanza.
Da ultimo, l'ordinanza 3433/2012 ha esaminato il caso di una società operante nel settore dell'impiantistica per imballaggi, che non aveva provato l'esistenza di una «diretta aspettativa di ritorno commerciale» che potesse risultare «ragionevolmente riconducibile all'attività di un pilota professionista» e all'apposizione sulla vettura da corsa della denominazione della stessa società e non aveva spiegato, «neppure in memoria, quale potesse essere la concreta finalità di incremento commerciale».
Ma la pronuncia non ha negato in via di principio la riconducibilità delle spese per sponsorizzazioni tra quelle di pubblicità: ha solo stabilito la necessità che sussista un nesso tra l'attività svolta dalla società e quella sponsorizzata. In assenza di questo nesso, le spese non possono essere considerate di pubblicità, ma devono essere considerate di rappresentanza.
Il periodo d'imposta in contestazione, peraltro, era il 2004: antecedente, quindi, al 2008, quando è entrata in vigore l'attuale disciplina delle spese di rappresentanza.

Con riferimento alle nuove regole, il decreto del 19 novembre 2008 ha stabilito che il carattere essenziale delle spese di rappresentanza è costituito dalla mancanza di un corrispettivo o di una specifica controprestazione da parte dei destinatari dei beni e servizi erogati, mentre le spese di pubblicità sono caratterizzate dalla circostanza che il loro sostenimento è frutto di un contratto a prestazioni corrispettive, la cui causa deve essere ricercata nell'obbligo della controparte di pubblicizzare o propagandare, a fronte di un corrispettivo, «il marchio e/o il prodotto dell'impresa» per stimolarne la domanda.

In ogni caso, per l’impresa che intenda avviare un piano di sponsorizzazione, sarà preferibile: 

- redigere in forma scritta l’accordo di sponsorizzazione fornendo ogni dettaglio in merito all’oggetto della sponsorizzazione, alle modalità di espletamento, alle prestazioni a carico delle parti, ecc.; 

- conservare tutta la documentazione ritenuta utile a prova del fatto che il contratto abbia avuto effettivamente esecuzione, al fine di disporre di quanto necessario a provare, in sede di eventuale contestazione, l’effettività della sponsorizzazione; 

- fornire prova della ratio della sponsorizzazione effettuata e del suo legame con il programma economico imprenditoriale, specificando l’obiettivo perseguito con la spesa in questione ed evidenziando il target dei clienti che l’azienda intende avvicinare. 

In questa sezione potete trovare gli articoli sulle parti del contratto, le clausole del contratto, le tipologie di sponsorizzazione, la sponsorizzazione di spettacoli ed eventicontratti di abbinamentocontratto di partnership

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Nota: si precisa che gli articoli presenti su questo sito sono da considerarsi come un riassunto, a mero titolo informativo, della più ambia disciplina dei contratti. Lo studio non si assume nessuna responsabilità per l’uso di tali informazioni. Gli articoli sono protetti dalla legge sul diritto d’autore.

Contratto di Partnership

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Consulenza per la redazione e gestione di contratti di sponsorizzaizone e partnership

Il contratto di partnership è il contratto stipulato tra un imprenditore e una società (solitamente sportiva) tramite cui il partner, dietro versamento di una somma  di denaro, utilizza a fini pubblicitari eventi o luoghi gestiti o riferibili alla società sportiva. 

In tale tipologia di contratto il marchio dell’impresa partner è apposto  sui biglietti d’ingresso delle partite, sui manifesti, cartelloni, locandine, tessere di abbonamento, automezzi  e su tutto il materiale di propaganda della società sportiva. Il contratto non riguarda invece la partecipazione degli atleti  tesserati , l’utilizzazione della loro immagine, l’apposizione di un logo nella magliette o divise sociali.

L’impresa partner potrà inoltre organizzare iniziative promozionali sul campo o agli ingressi della struttura sportiva, distribuire materiale promozionale al pubblico o organizzare altre iniziative di marketing che mirino a sfruttare commercialmente  il rapporto di collaborazione tra le parti.  Solitamente, la società sportiva si impegna  a rendere pubblico o pubblicizzare il rapporto  con l’impresa partner.

Nel contratto si potranno prevedere anche l’assegnazione al partner di un determinato numero di biglietti o posti gratuiti.

L’organizzazione e la creazione di tutte le iniziative pubblicitarie saranno a carico dell’impresa partner, dovendo la società sportiva solo mettere a disposizione degli spazi o permettere lo svolgimento di determinate iniziative pubblicitarie. Inoltre, la società sportiva resterà libera di stipulare altri contratti di sponsorizzazione che riguardino la squadra sportiva o i singoli giocatori, il logo da apporre alle tute ecc…

L’incremento o la diminuzione della somma corrisposta dal partner potrà dipendere dai risultati sportivi, e il contratto potrebbe prevedere che un’eventuale retrocessione della squadra in una categoria  minore sia giustificato motivo per risolvere il rapporto tra le parti.

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Contratto di Sponsorizzazione

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Consulenza per la redazione di contratti di sponsorizzazione

Il contratto di sponsorizzazione può essere definito come contratto con il quale una parte, detta sponsor, si obbliga ad una prestazione pecuniaria o all'attribuzione di una cosa nei confronti di un'altra parte, detta sponsee (o sponsorizzato),  la quale si obbliga divulgare il nome o il marchio dello sponsor nelle varie manifestazioni della propria attività o anche modificare la propria denominazione sociale assumendo quella dello sponsor.

Il contratto di sponsorizzazione comprende quindi una serie di ipotesi nelle quali un soggetto si obbliga, dietro corrispettivo, ad acconsentire ad altri l'uso della propria immagine e del proprio nome per promuovere presso il pubblico un marchio un prodotto. Non è raro che il contratto preveda che lo sponsee tenga determinati comportamenti a favore del marchio  oggetto del contratto.

Il contratto di sponsorizzazione è quindi uno strumento pubblicitario indiretto, ossia uno strumento di marketing che vuole raggiungere il  pubblico di un dato evento per promuovere la vendita di prodotti e servizi. La peculiarità del contratto di sponsorizzazione risiede nelle legame che si instaura tra la notorietà di un marchio commerciale e l'attività dello sponsorizzato al fine di ottenere un ritorno pubblicitario.

Il contratto di sponsorizzazione è  un contratto atipico, dato che non è specificatamente disciplinato dalla legge e  quindi trae la sua disciplina dalle disposizioni sui contratti in generale previste dal codice civile. È un tipico contratto d'impresa, cioè un contratto che presuppone la presenza di un'organizzazione imprenditoriale , dato che la diffusione pubblicitaria viene considerata  attività strumentale di un’impresa. Tramite questo contratto si commercializza, con diritto di esclusiva, il nome e l'immagine di una persona, di un gruppo di persone, di un club, di un evento o di un'attività.

Solitamente nel contratto di sponsorizzazione il ruolo di sponsor è svolto da una società commerciale, ma spesso anche da enti a struttura associativa,  enti pubblici o da istituti bancari, consorzi d’imprese. Lo sponsor rimane del tutto estraneo all'attività del soggetto o dell'ente sponsorizzato che è libero di organizzarsi autonomamente. E’ quindi da escludersi ogni responsabilità dello sponsor, a titolo contrattuale o extra contrattuale, inerente l'organizzazione dell'attività del soggetto sponsorizzato. Invece può sussistere una responsabilità  quando i danni derivano da materiali forniti dallo sponsor che mostrino un cattivo funzionamento o si rivelino pericolose, perché in tal caso si configura a carico dello sponsor un concorso di responsabilità.

I principali tipi di sponsorizzazione sono :

- la sponsorizzazione in esclusiva, in cui lo sponsor è l'unico sostenitore dello sponsorizzato e deve sopportare un impegno economico ingente. In tal caso lo sponsor principale  ottiene un rilevante ritorno d'immagine;

- la sponsorizzazione tecnico sportiva, che impone lo sponsor l'obbligo di fornire beni, attrezzature, impianti, sotto forma di cessione degli stessi o semplicemente a concederli  in godimento per un tempo determinato;

- lo sponsor secondario, che vede garantito il diritto di esclusiva in relazione ad una categoria merceologica, come ad esempio il “fornitore ufficiale”, potendo menzionare la partnership sul prodotto stesso, in base ad un apposito contratto di licenza per l'uso del marchio soggetto sponsorizzato. Si differenzia dello sponsor tecnico in quanto i prodotti pubblicizzati possono essere utilizzati in occasione dell'attività sportiva ma non sono indispensabili per lo svolgimento di essa.

Allo stato, il settore che più fa uso dei contratti di sponsorizzazione è quello sportivo, anche per l'ampia diffusione che alcuni sport hanno sul pubblico. Comunque, anche il settore degli eventi legati al mondo culturale, musicale e il settore pubblico-sociale, fanno ampio uso della sponsorizzazione. Nell'ambito della sponsorizzazione sportiva, cioè quella più diffusa, i soggetti da sponsorizzare possono essere squadre sportive, scuderie, associazioni sportive, singoli atleti, federazioni sportive, eventi e manifestazioni sportive, stadi e palasport. Di recente uso è l'accordo in base al quale lo sponsor, indipendentemente dal settore merceologico in cui opera o del prodotto che intende promuovere, affianca il proprio nome commerciale o un marchio ad uno stadio o palazzetto che accoglie le partite di un determinato campionato.

Dal momento che il contratto di sponsorizzazione non è disciplinato dalla legge, per esso non è prevista alcuna forma determinata e quindi non deve essere redatto necessariamente in forma scritta. La forma più usata  risulta  essere scrittura privata, che comunque soddisfa le esigenze probatorie sull'accordo contrattuale, determinando un preciso e articolato regolamento e prestazioni.

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Contratto di Abbinamento

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Nel contratto di abbinamento la divulgazione e diffusione del segno  distintivo dello sponsor  avviene tramite una diretta correlazione tra l’impresa sponsor e lo stesso ente sponsorizzato. Infatti, tramite il contratto di abbinamento la società, ente o associazione si obbliga a modificare la propria denominazione sociale sostituendo, o accostando, la propria denominazione originaria alla denominazione o ad un marchio dello sponsor.

Da precisare che il cambio di denominazione non ha alcun effetto sugli assetti societari o sull’autonomia dell’ente sponsorizzato, che allo scadere del contratto riacquisterà la propria denominazione originaria.

Tramite questo contratto la diffusione del segno distintivo dello sponsor avviene in modo più efficace rispetto alla  normale sponsorizzazione, in quanto si determina  una completa identificazione tra lo sponsor e l’ente sponsorizzato. Infatti, il veicolo tramite il quale viene diffuso il segno distintivo è costituito non soltanto dalla squadra sportiva o dai singoli atleti, ma dalla stessa società o associazione.

Solitamente, per le associazioni o società sportive, questo contratto riguarda anche  il diritto di apporre in esclusiva  il segno distintivo dello sponsor  sulle divise o sulle maglie di gioco da utilizzare nelle partite ufficiali e negli incontri con il pubblico. Inoltre, viene previsto il diritto dello sponsor ad apporre striscioni pubblicitari con il suo logo, riprodurre la sua denominazione sulle locandine, distribuire materiale pubblicitario durante le partite o eventi ufficiali.

Praticamente l’impresa interessata  diventerà sponsor quasi in esclusiva, e  la società o associazione sponsorizzata potrà  stipulare accordi simili solo per  rapporti pubblicitari minori, come lo sponsor tecnico o secondario.   Il corrispettivo a carico dello sponsor per tale contratto è sempre una somma di denaro. 

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Spettacoli ed Eventi Culturali

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Consulenza per la redazione di contratti di sponsorizzazione

Si parla di sponsorizzazione culturale quando lo sponsor finanzia restauri , mostre, eventi, manifestazioni, concerti e altri eventi legati al diffusione della cultura e alla conservazione del patrimonio artistico. Negli ultimi tempi è frequente anche una sponsorizzazione culturale legate all'attività rivolta  al sociale e alla protezione dell'ambiente.

In tali casi lo sponsor può decidere di finanziare l'evento o il progetto versando semplicemente una somma di denaro, oppure può assumere un ruolo attivo nella direzione e progettazione. In entrambi i casi lo sponsor si obbliga al finanziamento dell'iniziativa, mentre la sponsorizzato dovrà garantire allo sponsor la possibilità di apporre il proprio marchio in tutto ciò che fa riferimento all'iniziativa finanziata, in modo che il nome dello sponsor sia collegato all’opera o  all’evento culturale. Mentre in altri tipi di sponsorizzazione si riscontra un veloce ritorno pubblicitario, nella sponsorizzare culturale lo scopo principale è il rafforzamento dell'immagine dell'azienda, con un ritorno più a lunga durata.

In grande sviluppo la sponsorizzazione di concerti musicali, che permette ad un'azienda di raggiungere particolari segmenti di mercato ed un pubblico composto da soggetti giovani. In questi casi lo sponsor lega  il suo nome all'organizzazione dell'evento e a tutti i servizi a disposizione del pubblico nel corso dello spettacolo, oltre a poter effettuare un'azione di merchandising e di pubblicità dei propri prodotti o del proprio marchio nel corso dell'evento. 

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